È notizia di pochi giorni fa la proroga del Superbonus per il 2023: la copertura finanziaria sarà nella Legge di Bilancio per il 2022. Sempre di questi giorni la notizia di un boom di richieste: il sito dell’Enea sottolinea che gli investimenti ammessi a detrazione al 31 agosto 2021 hanno raggiunto una quota totale di 5,68 miliardi di euro, mentre sono oltre 37mila le richieste depositate per l’apertura di cantieri.
Per approfondire tutti i dettagli per accedere al Superbonus 110%, rimandiamo alla guida redatta dall’Agenzia delle Entrate, aggiornata a marzo 2021. In questo post desideriamo soffermarci su una domande che i cittadini si pongono spesso: è possibile variare le dimensioni di finestre o portefinestre in caso di interventi che accedono al Superbonus?
Dimensione dei serramenti e Superbonus
La prova che si tratti di una domanda diffusa e l’interpello all’Agenzia delle Entrate e la relativa replica con la Risposta n.524/2021, pubblicata nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.
L’interpello fa riferimento a una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, dove verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.
Come intervento “trainato”, verranno sostituiti anche gli infissi sia del pianoterra che del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato di 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione.
Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti. Inoltre,una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni.
Il quesito finale, pertanto, è: la realizzazione di serramenti diversi dai precedenti possono essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici del Superbonus 110%?
La riposta dell’Agenzia delle Entrate
La riposta è positiva,ma a certe condizioni: “per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico”.
Prima di entrare nel merito, però, l’Agenzia sottolinea due aspetti da tenere in debita considerazione: “fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione”.
Sempre sul sito web dell’Agenzia delle Entrate è possibile visionare e scaricare le risposte a molti altri interpelli relativi al Superbonus 110%.
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